COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Aurora Induno Camp. All. Reg. Fascia B Gir. B Gara Bulgaro/Aurora Induno del 25/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Aurora Induno Camp. All. Reg. Fascia B Gir. B Gara Bulgaro/Aurora Induno del 25/11/2007 La società AURORA INDUNO ha proposto reclamo relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante la società BULGARO avrebbe fatto partecipare il calciatore CECERE NICOLA GIULIO in posizione irregolare in quanto squalificato per 3 gare, come da CU n.21 del CRL. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte; rilevato che la società BULGARO non ha inviato le proprie deduzioni; rilevato che il CECERE aveva titolo a partecipare alla gara in esame in quanto la squalifica riportata sul CU n.21 del 22/11/2007 doveva essere scontata nelle gare di fascia “A”. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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