COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Garlasco Camp. All. Prov. Gir. A Gara Robbio/Garlasco del 03/11/2007 C.U. n.16 della delegazione di PAVIA datato 08/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Garlasco Camp. All. Prov. Gir. A Gara Robbio/Garlasco del 03/11/2007 C.U. n.16 della delegazione di PAVIA datato 08/11/2007 La società GARLASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore NICOLO’ PIOVAN fino al 07/04/2008, lamentando che il calciatore sanzionato si sarebbe reso responsabile di proteste e lamentele nei confronti del direttore di gara, ma non lo avrebbe spinto violentemente. La reclamante evidenzia che, comunque, al termine della gara il responsabile dei suddetti fatti si sarebbe scusato con l’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, si evince che il PIOVAN in un iter unico di condotta si è rivolto al direttore di gara con frasi offensive e irriguardose giungendo a spintonarlo. Allontanandosi dal terreno di gioco il calciatore reiterava insulti irriguardosi all’indirizzo dell’arbitro. Pur biasimando la condotta del calciatore sanzionato, tenendo conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare equo graduare la squalifica disposta in prime cure. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore NICOLO’ PIOVAN a tutto il 28/02/2008, si disponendo inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata. Reclamo Società AS Savoia Calcio Camp. Jun Prov. Gir. B Gara Vedano/Savoia Calcio del 17/11/2007 C.U. n.16 della delegazione di MONZA datato 22/11/2007 La società SAVOIA CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MAUGERI CRISTIAN fino al 20/04/2008, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento del calciatore MAUGERI, così come descritto nel referto arbitrale, appare certamente censurabile, ma è suscettibile per le modalità del fatto, di un temperamento della sanzione inflitta. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore MAUGERI CRISTIAN a tutto il 28/02/2008, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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