COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Erbusco Camp. 3^ Cat. Gir.C Gara Erbusco/Saiano del 28/11/2007 C.U. n.17 della delegazione di BRESCIA datato 08/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Erbusco Camp. 3^ Cat. Gir.C Gara Erbusco/Saiano del 28/11/2007 C.U. n.17 della delegazione di BRESCIA datato 08/11/2007 La società ERBUSCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha respinto il reclamo da lei presentato in data 29/10/2007, lamentando che contrariamente a quanto affermato dal GS il reclamo presentato era stato inviato anche alla società avversaria e di tale versione allega debita prova. Pertanto chiede che venga comminata la sanzione della perdita della gara per 0-3 alla società SAIANO in quanto ha utilizzato solamente due calciatori fuori quota. Il reclamo merita di essere accolto in quanto la società reclamante ha dato prova di aver inviato il reclamo proposto avanti al GS anche alla squadra avversaria. La società SAIANO, nelle difese impugnate avanti il GS afferma che ha sempre mantenuto in campo tre calciatori fuori quota in quanto contrariamente a quanto indicato in distinta al 35’ del 1° T era entrato in campo al posto del n.3 DAVIDE PERSI, nato il 09/03/1983 con il n.13 MATTEO PAOLETTI nato il 07/09/1985 e non il n.17 ANDREA VALLONCINI. Tale tesi difensiva della SAIANO viene smentita dall’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione il quale ha precisato che al 35’ del 1° T la SAIANO ha sostituito il n.3 PERSI con il n.17 VALLONCINI e non con il n.13 PAOLETTI. Alla luce di ciò, non può che affermarsi la irregolarità della gara in violazione dell’art.1.14 delle Normative Federali in vigore per la stagione sportiva 2007/2008. In accoglimento del reclamo proposto La Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA a) di comminare alla società SAIANO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società SAIANO l’ammenda di Euro 120,00; c) di inibire a tutto il 06/01/2008 il dirigente accompagnatore sig. SISTI LUCIANO della società CS SAIANO, disponendo inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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