COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Guinzano Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Guinzano/Zerbolò del 18/11/2007 C.U. n.18 della delegazione di PAVIA datato 22/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Guinzano Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Guinzano/Zerbolò del 18/11/2007 C.U. n.18 della delegazione di PAVIA datato 22/11/2007 La società GUINZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori: GIUSEPPE BONUCCI per 4 GARE e DARIO LAISE fino al 18/02/2008, chiedendo una riduzione della sanzione comminata loro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: come emerge chiaramente dal referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, il BONUCCI, a giuoco fermo, colpiva volontariamente con una testata al volto un avversario. Alla notifica del provvedimento disciplinare e, prima di raggiungere gli spogliatoi, il BONUCCI cercava nuovamente di venire a contatto con il calciatore avversario precedentemente colpito. Il tentativo rimaneva tale grazie al pronto intervento dei dirigenti di entrambe le squadre che provvedevano ad accompagnare negli spogliatoi il calciatore espulso. Pertanto, visto il reiterato comportamento violento tenuto dal BONUCCI, la sanzione comminatagli merita di essere confermata. Per quanto riguarda invece la sanzione comminata a LAISE, il comportamento tenuto dal calciatore nei confronti dell’arbitro così come descritto nel rapporto di gara, può essere valutato con minor rigore. Il LAISE infatti, al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi “afferrava per qualche secondo” in modo non violento il braccio del direttore di gara, rendendosi responsabile esclusivamente di un gesto irriguardoso. L’atteggiamento tenuto dal LAISE, seppure deprecabile appare però esclusivamente improntato alla protesta. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto, conferma la squalifica del calciatore GIUSEPPE BONUCCI e, RIDUCE la squalifica del calciatore DARIO LAISE a tutto il 22/01/2008, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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