COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Saints Pagnano Camp. C.5 Serie C.2 Gir. B Gara Castionetto/Saints Pagnano del 02/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 06/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Saints Pagnano Camp. C.5 Serie C.2 Gir. B Gara Castionetto/Saints Pagnano del 02/11/2007 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società SAINTS PAGNANO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CASTIONETTO avrebbe fatto partecipare il calciatore CESARE MOIOLA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale ha inviato le proprie contro deduzioni, affermando che il MOIOLA sarebbe stato “redarguito” dall’arbitro successivamente al fischio finale della gara del 02/11/2007 e che pertanto, la squalifica doveva essere scontata solo successivamente alla pubblicazione del provvedimento sul CU, non potendo applicarsi la “squalifica automatica” di cui all’art.45 comma 2, del CGS; rilevato che nel referto arbitrale relativo alla gara del 02/11/2007 tra REAL PADERNOVA e CASTIONETTO si da atto dell’espulsione del MOIOLA seppure avvenuta al termine della gara; rilevato che il direttore di gara, sentito da questa Commissione, ha confermato di aver personalmente comunicato il provvedimento dell’espulsione al sig. MOIOLA e di aver altresì informato il dirigente accompagnatore in merito al predetto provvedimento. Ritenuto quindi che, essendo la società CASTIONETTO perfettamente consapevole dell’espulsione comminata dal direttore di gara al MOIOLA al termine della gara del 02/11/2007, deve ritenersi applicabile alla fattispecie il disposto di cui all’art.45 comma 2 del CGS, ritenuto che, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli art.17-19-22-45-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società CASTIONETTO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6; b) di comminare alla società CASTIONETTO l’ammenda di Euro 130,00; c) di squalificare il calciatore CESARE MOIOLA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 06/01/2008 il dirigente accompagnatore sig. LIVIO PEREGALLI della società CASTIONETTO. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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