COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Sforzatica Camp. Giov. Mi Gir. A Gara Corte Romanese/Sforzatica del 18/11/2007 C.U. n.17 della delegazione di BERGAMO datato 22/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Sforzatica Camp. Giov. Mi Gir. A Gara Corte Romanese/Sforzatica del 18/11/2007 C.U. n.17 della delegazione di BERGAMO datato 22/11/2007 La società SFORZATICA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente FILIPPO GHISETTI fino al 26/12/2007, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento tenuto dal dirigente GHISETTI, così come descritto nel referto arbitrale, non contraddetto significativamente nel testo del reclamo. merita la sanzione nella misura inflitta dal GS, tenuto anche conto del ruolo educativo che riveste un dirigente di una squadra giovanile. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it