COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Taino Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara Taino/Arcisatese del 25/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Taino Calcio Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara Taino/Arcisatese del 25/11/2007 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società TAINO CALCIO, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società ARCISATESE avrebbe fatto partecipare il calciatore DAVIDE CORSO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale ha confermato la circostanza stessa che il DAVIDE CORSO non ha scontato la squalifica che appare sul CU n.42 del CRL datato 10/05/2007 e, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara in esame visto che non ha mai scontato la squalifica trascinandola sino alla gara oggetto del reclamo. Visti gli art.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società ARCISATESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società ARCISATESE l’ammenda di Euro 160,00; c) di squalificare il calciatore DAVIDE CORSO per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 13/01/2008 il dirigente accompagnatore sig. GIOVANNI TRIFIRO’ della società ARCISATESE. Dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata. Reclamo Società FC Gorla Maggiore Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara Malnatese/Gorla Maggiore del 11/11/2007 C.U. n.21 del CRL datato 22/11/2007 La società GORLA MAGGIORE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ROBERTO DI STASI per 6 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione comminatagli. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come chiaramente descritto nel rapporto di gara, il DI STASI, durante una azione di gioco, colpiva con un calcio un avversario. Successivamente all’intervento del direttore di gara, che sanzionava il fatto, interrompeva il gioco, il DI STASI colpiva nuovamente con una testata al volto lo stesso avversario provocandogli conseguenze fisiche. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore DI STASI la sanzione inflitta dal GS merita ampiamente di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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