COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Bubbiano Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Bubbiano/Virtus Ozzero del 25/11/2007 C.U. n.19 della delegazione di PAVIA datato 29/11/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società GS Bubbiano Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara Bubbiano/Virtus Ozzero del 25/11/2007
C.U. n.19 della delegazione di PAVIA datato 29/11/2007
La società BUBBIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LUCA MIGLIAVACCA per 4 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento tenuto dal MIGLIAVACCA, quale si deduce dal referto arbitrale è sicuramente da biasimare, anche se provocato dal pubblico avverso. Considerato il contesto complessivo la sanzione può trovare una lieve mitigazione.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore LUCA MIGLIAVACCA a 3 GARE, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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