COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Trucazzanese Calcio Camp. Jun. Prov. Gir. D Gara Grezzago/Trucazzanese del 24/11/2007 C.U. n.18 della delegazione di MILANO datato 29/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Trucazzanese Calcio Camp. Jun. Prov. Gir. D Gara Grezzago/Trucazzanese del 24/11/2007 C.U. n.18 della delegazione di MILANO datato 29/11/2007 La società TRUCAZZANESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito i dirigenti PAOLO FERRARI e CLAUDIO VILLA fino al 29/01/2008, lamentando che i due dirigenti si sono limitati a protestare per una decisione non corretta del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari osserva: dal referto arbitrale emerge chiaramente che il FERRARI e il VILLA hanno proferito insulti nei confronti dell’arbitro e degli organi Federali. La gravità dei comportamenti giustifica l’inibizione comminata dal GS, anche in considerazione della sospensione dell’attività sportiva per le festività natalizie. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it