COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Carioca Camp. Calcio A5 C1 Gir. UNICO Gara AC Cardano/FC Carioca del 23/11/2007 C.U. n.22 del CRL datato 29/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Carioca Camp. Calcio A5 C1 Gir. UNICO Gara AC Cardano/FC Carioca del 23/11/2007 C.U. n.22 del CRL datato 29/11/2007 La società FC CARIOCA ha proposto reclamo avverso al decisione del Giudice Sportivo cha ha squalificato i calciatori LUCA FONTANA per 5 gare ufficiali ARMANDO ROSANO per 3 gare ufficiali. La società FC CARIOCA ricorre a codesta Commissione Disciplinare chiedendo: la riduzione delle squalifiche comminate ai propri calciatori. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del CGS, letti gli atti ufficiali di gara – referto arbitrale, supplemento di rapporto, rileva che: come chiaramente descritto nel rapporto arbitrale e nel supplemento di rapporto, fonte primaria e privilegiata di prova ai sensi del codice di giustizia sportiva e come confermato dal direttore di gara al GS, simultaneamente al triplice fischio finale, il portiere della FC CARIOCA LUCA FONTANA si avvicinava ad un calciatore avversario e lo colpiva con una testata volontaria al volto. Tale comportamento scatenava la violenta reazione del calciatore colpito ed innestava l’incresciosa rissa alla quale prendevano parte diversi giocatori di entrambe le squadre. Tra i calciatori identificati dal direttore di gara, vi era anche ARMANDO ROSANO della FC CARIOCA che, oltre ad aver attivamente partecipato alla rissa, mentre veniva allontanato dai propri dirigenti, continuava ad insultare e provocare gli avversari. La rissa generale continuava per diversi minuti e solo con grande difficoltà e grazie all’intervento dei dirigenti di entrambe le società e di alcuni giocatori, la situazione veniva riportata alla tranquillità. Nonostante ciò il calciatore LUCA FONTANA continuava a provocare i calciatori avversari contribuendo a rendere impossibile l’effettuazione del regolamentare saluto finale tra le due squadre. Pertanto, visti i comportamenti tenuti dai calciatori LUCA FONTANA ed ARMANDO ROSANO, le sanzioni comminate loro dal GS meritano di essere confermate. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare Territoriale RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art.29 n.13 del CDS di incamerare la relativa tassa.
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