COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Oberti Paolo Presidente della US TIRANESE ASD, Poncetta Osvaldo dirigente, Gobetti Walter dirigente, Culanti Simone Indiano tecnico e della Società US TIRANESE ASD, per rispondere: – i primi tre della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS; – il quarto della violazione di cui all’art.1 comma 1 ed anche della violazione di cui all’art.1 comma 3 del CGS, perché, pur essendo stato ritualmente convocato, non si è presentato dinnanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini; – la Società US TIRANESE ASD per rispondere della violazione di cui all’art.2 comma 4 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Oberti Paolo Presidente della US TIRANESE ASD, Poncetta Osvaldo dirigente, Gobetti Walter dirigente, Culanti Simone Indiano tecnico e della Società US TIRANESE ASD, per rispondere: - i primi tre della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS; - il quarto della violazione di cui all’art.1 comma 1 ed anche della violazione di cui all’art.1 comma 3 del CGS, perché, pur essendo stato ritualmente convocato, non si è presentato dinnanzi al Collaboratore dell’Ufficio Indagini; - la Società US TIRANESE ASD per rispondere della violazione di cui all’art.2 comma 4 del CGS per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati. L’attività istruttoria condotta dagli incaricati dell’Ufficio Indagini della FIGC, risultante dalla relazione conclusiva, consente una sicura ricostruzione del fatto oggetto del presente giudizio. Quanto avvenuto può essere facilmente così riassunto: • La società TIRANO CALCIO, attraverso il suo presidente, ha denunziato che nelle partite disputate nei giorni 1 e 4 novembre 2006 dalla squadra Juniores della US TIRANESE ASD, è stato schierato in panchina in qualità di massaggiatore Culanti Simone Indiano, tesserato quale calciatore per la Società denunziante. • L’istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini ha confermato, attraverso produzione documentale, che il Culanti era ancora tesserato con la TIRANO CALCIO e che effettivamente nelle distinte delle due gare in questione lo stesso compariva come massaggiatore della squadra Juniores della TIRANESE. • Nella relazione dei Collaboratori dell’Ufficio Indagini si è segnalato altresì che il Culanti non ha inteso presentarsi a rendere dichiarazioni, nonostante la convocazione ricevuta, adducendo di non essere più in attività a seguito di un infortunio. • All’udienza avanti a questa Commissione tenutasi il giorno 13 dicembre 2007, si è presentato soltanto il deferito Oberti Paolo, presidente della TIRANESE, il quale con lealtà ha ammesso l’addebito, rappresentando di aver agito in buona fede e di aver mancato solo in diligenza, non avendo accertato preventivamente la posizione del Culanti, il quale aveva affermato di essere libero da tesseramenti. Il presidente ha anche aggiunto che la Società non ha più impiegato il Culanti non appena avuto conoscenza del tesseramento con altra Società. Al termine dell’udienza il Rappresentante della Procura Federale ed il deferito concludevano come da verbale. Passando alle posizione dei deferiti, si osserva che appare indiscutibile la responsabilità di tutte le persone e della Società in ordine alle rispettive contestazioni: la semplicità del caso non consente diffuse dissertazioni. Per i motivi sopra esposti questa Commissione Disciplinare, considerato anche, ai fini della quantificazione della pena, il leale comportamento processuale tenuto dal presidente Oberti Paolo DICHIARA Oberti Paolo, Poncetta Osvaldo e Godetti Walter responsabili della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del CGS e, pertanto, commina agli stessi l’inibizione per mesi due; Culanti Simone Indiano responsabile delle violazioni di cui all’art.1 comma 1 e 3 del CGS e, pertanto, commina allo stesso la squalifica per mesi quattro; la società US TIRANESE ASD responsabile della violazione ascrittale e, pertanto, commina alla stessa l’ammenda si Euro 200,00. Manda alla Segreteria di comunicare direttamente alle parti il presente provvedimento. Reclamo Società FC Rhodense Camp. Prom. Gir. A Gara Rhodense/Cistellum del 25/11/2007 C.U. n.22 del CRL datato 29/11/2007 La società RHODENSE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DARIO SCIMONCELLI per 3 GARE, lamentando l’eccessiva pesantezza della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come succintamente descritto nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, osserva: la sanzione comminata dal GS appare adeguata al comportamento violento tenuto dal SCIMONCELLI nei confronti di un calciatore avversario. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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