COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Valleambrosia Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara Visconti/Valleambrosia del 02/12/2007 C.U. n.19 della delegazione di MILANO datato 06/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Valleambrosia Camp. 2^ Cat. Gir. R Gara Visconti/Valleambrosia del 02/12/2007 C.U. n.19 della delegazione di MILANO datato 06/12/2007 La società VALLEAMBROSIA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore GILARDI SIMONE per 6 GARE e comminato l’ammenda di Euro 250,00 alla società, lamentando che i sostenitori della reclamante non hanno tenuto un comportamento scorretto e non hanno effettuato nessun lancio di oggetti in direzione dell’arbitro né hanno tenuto un comportamento offensivo nei confronti dello stesso. Chiedono una riduzione delle sanzioni inflitte. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento dei sostenitori della società ospite è stato gravemente offensivo nei confronti dell’arbitro, culminato con il lancio di alcuni oggetti in campo al termine della gara. Si conferma pertanto, l’ammenda disposta dal GS a carico della reclamante. Anche la squalifica di 6 GARE inflitta al GILARDI viene confermata attesa la volontà del calciatore di colpire, anche se lievemente, l’arbitro ed alla luce del comportamento irriguardoso tenuto nei confronti del direttore di gara. Ne consegue che i provvedimenti del GS sono congrui in relazione della gravità dei comportamenti esposti nel referto dell’arbitro. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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