COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD La Locomotiva Camp. All. Prov. Gir. A Gara Pantigliate/La locomotiva del 01/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 20/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD La Locomotiva Camp. All. Prov. Gir. A Gara Pantigliate/La locomotiva del 01/11/2007 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara sono proposti alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di SETTE giorni dallo svolgimento della gara stessa (art.46 n.4 del CGS), che la gara in oggetto si è svolta il 01/11/2007 e che il reclamo, come si evince dalla data riportata sul fax in data 11/12/2007 e cioè oltre il termine sopra riportato. La Commissione Disciplinare Territoriale DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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