COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di 1) Stefano CALDIROLA, Presidente della società GS REAL BULCIAGO; 2) Fabio MERITONI, calciatore già tesserato per la GS REAL BULCIAGO; 3) società GS REAL BULCIAGO.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di 1) Stefano CALDIROLA, Presidente della società GS REAL BULCIAGO; 2) Fabio MERITONI, calciatore già tesserato per la GS REAL BULCIAGO; 3) società GS REAL BULCIAGO. I primi due per rispondere delle violazioni di cui all’art.1, comma 1, con riferimento all’art.10, del CGS vigente (ovvero art.1, comma 1, in relazione all’art.8 del CGS pre vigente) e la terza, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS vigente (ovvero art.2, comma 4 del CGS pre vigente), a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per le violazioni addebitabili ai propri tesserati. Con provvedimento dell’8 novembre 2007 il Procuratore Federale, - letti gli atti trasmessi dall’Ufficio Indagini in data 23 maggio 2007 aventi ad oggetto accertamenti in ordine alle anomalie di trasferimento del calciatore FABIO MERITONI (anno 1988) dalla Società GS ORATORIO EUPILIO alla società GS REAL BULCIAGO; - CONSIDERATO, sulla base della documentazione in atti, che l’attività di indagine aveva consentito di ricavare utili elementi di conferma riguardo alla situazione segnalata, che si sostanziano in significativi ed univoci riscontri sia documentali che narrativi, essendo emerso, conclusivamente che: a) il sig. STEFANO CALDIROLA, Presidente del GS REAL BULCIAGO, ha ammesso di aver alterato la lista di trasferimento del calciatore MERITONI dalla GS ORATORIO EUPILIO, sia nella lettera, datata 2 aprile 2007, indirizzata al collaboratore dell’ufficio Indagini, sia durante l’audizione del 10 aprile 2007; b) il sig. CALDIROLA ha ritenuto di poter giustificare il proprio comportamento dapprima, nella nota del 2 febbraio, per aver raccolto suggerimenti forniti da dirigenti del Comitato, omettendo però di indicarne l’identità, poi, ritrattando tale versione, per aver erroneamente interpretato le normative FIGC circa il tesseramento. Infine, in data 10 aprile 2007, per aver ritenuto che tutti i trasferimenti di giocatori effettuati nella prima parte della stagione calcistica fossero a titolo definitivo; c) il sig. MERITONI – cui peraltro era stata consegnata la lista di trasferimento dal sig. SPREAFICO per recapitarla al Presidente della GS REAL BULCIAGO, dott. Stefano Caldirola, affinché provvedesse alla compilazione di competenza della società cessionaria – era consapevole, sin dalla firma della lista di trasferimento, cioè dal 10 novembre 2006, che la propria cessione era avvenuta a titolo temporaneo; d) il predetto calciatore, secondo quanto riferito dal dott. CALDIROLA, ha assistito personalmente all’attività di alterazione della lista di trasferimento; e) la corresponsabilità del calciatore è desumibile anche dalla circostanza che il MERITONI non ha potuto spiegare il motivo per cui il dott. CALDIROLA aveva eseguito lo “sbianchettamento” né tale circostanza ha riferito alla società cedente GS ORATORIO EUPILIO; f) la lista di trasferimento – se consegnata immediatamente dopo la firma – avrebbe consentito l’accertamento dell’alterazione e l’invio al Comitato Provinciale di Lecco di una lista di trasferimento corretta; deferiva avanti Questa Commissione i signori STEFANO CALDIROLA, Presidente della società GS REAL BULCIAGO e FABIO MERITONI, calciatore già tesserato per la GS REAL BULCIAGO, nonché la società GS REAL BULCIAGO per rispondere della violazione delle norme indicate in epigrafe. La Commissione Disciplinare, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il rappresentante della Procura Federale in contraddittorio con i signori STEFANO CALDIROLA e FABIO MERITONI, preso altresì atto che la Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità dei deferiti per la violazione del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva l’inibizione di un anno per il sig. Stefano CALDIROLA e la squalifica per sei mesi per il calciatore Fabio MERITONI, nonché l’ammenda di Euro 2.000,00 per la società GS REAL BULCIAGO e che il deferito Stefano CALDIROLA si rimetteva alle decisioni della Commissione Disciplinare, facendo presente di essersi comportato in buona fede, ignorando le norme relative allo svincolo dei calciatori e al passaggio temporaneo degli stessi da una squadra all’altra e il deferito FABIO MERITONI chie1864/ 26 deva l’assoluzione per non aver commesso il fatto in quanto non si era reso conto di quanto stava mettendo in atto il CALDIROLA, OSSERVA Dalle dichiarazioni rilasciate all’Ufficio Indagini dal sig. Stefano CALDIROLA, Presidente della GS REAL BULCIAGO e confermate dallo stesso avanti Questa Commissione emerge che lo stesso ha sbianchettato, alla presenza del calciatore MERITONI, la “X” apposta sulla casella temporaneo e barrato la casella definitivo, giustificando il proprio comportamento sull’erronea convinzione che ciò fosse consentito dalla normativa federale e reputando, in particolare, che tutti i trasferimenti di giocatori effettuati nella prima parte della stagione calcistica fossero a titolo definitivo. Dagli atti di indagine svolti dall’Ufficio Indagini emerge altresì che il sig. FABIO MERITONI era a conoscenza della durata temporanea della cessione tanto da aver verificato, al momento della firma, l’apposizione da parte dei dirigenti della GS ORATORIO EUPILIO sulla lista di trasferimento della “X” sulla casella temporaneo, anche se il MERITONI ha affermato di “non saper spiegare il motivo per il quale sulla lista (...) è stata sbianchettata la casella Temporaneo ed è stata posta una “X” sulla casella definitivo”. Peraltro il MERITONI ha confermato che all’epoca dei fatti non aveva nessuna volontà di ritornare a giocare per la GS ORATORIO EUPILIO. I comportamenti tenuti dal sig. STEFANO CALDIROLA, Presidente dalla GS REAL BULCIAGO, costituiscono palese violazione dell’art.1, comma 1, con riferimento all’art.10, del CGS vigente così come quelli tenuti dal calciatore FABIO MERITONI il quale, quanto meno, avrebbe dovuto segnalare agli organi competenti tale alterazione, ciò al fine di consentire il perfezionamento del suo trasferimento in maniera corretta e precisamente a titolo temporaneo e non definitivo. Dal comportamento del CALDIROLA e del MERITONI, consegue la responsabilità diretta e oggettiva della GS REAL BULCIAGO. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DICHIARA la responsabilità dei signori STEFANO CALDIROLA, Presidente della società GS REAL BULCIAGO e FABIO MERITONI, calciatore già tesserato per GS REAL BULCIAGO, per violazione dell’art.1, comma 1, con riferimento all’art.10, del CGS vigente (ovvero art.1, comma 1, in relazione all’art.8 del CGS pre vigente), nonché la responsabilità diretta e oggettiva della società GS REAL BULCIAGO nelle violazioni ascritte al proprio presidente e calciatore, ai sensi dell’art.4, comma 1 e 2, del CGS vigente (ovvero art.2, comma 4, del CGS vigente); COMMINA al sig. STEFANO CALDIROLA l’inibizione di mesi otto; al sig. FABIO MERITONI la squalifica di mesi tre; alla società GS REAL BULCIAGO l’ammenda di Euro 500,00. Dispone infine che il presente venga comunicato ai diretti interessati e venga altresì pubblicato sul Comunicato Ufficiale.
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