COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Villatavazzano Camp. All.Prov. Gir. B Gara Villatavazzano/Edelweis del 09/12/2007 C.U. n.20 della delegazione di LODI datato 13/12/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US Villatavazzano Camp. All.Prov. Gir. B
Gara Villatavazzano/Edelweis del 09/12/2007
C.U. n.20 della delegazione di LODI datato 13/12/2007
La società VILLATAVAZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori:
BERNALES HURTADO e FALSAPERLA ANGELO per 4 GARE, BRAVI JACOPO, CALDI FRANCESCO, MINI
MATTIA, SOLINAS GIANLUCA per 2 GARE. Chiedendo una riduzione della squalifica inflitta al BERNALES
HURTADO e l’annullamento delle sanzioni comminate agli atri calciatori in quanto non presenti ai fatti.
La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
osserva: preliminarmente si rileva l’inammissibilità del reclamo proposto per quanto riguarda la richiesta
di annullamento delle sanzioni comminate a BRAVI, CALDI, MINI, SALINAS in quanto non sono
impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a 2 gare (ai sensi dell’art.45 comma 3 del CGS).
Per quanto concerne la sanzione inflitta a BERNALES si osserva quanto segue: letti gli atti e come chiaramente
descritto nel referto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova, risulta che il calciatore BERNALES
dopo essere stato colpito da un avversario con una violenta pallonata, reagiva colpendo a sua volta l’avversario
con un calcio in pancia. Pertanto, visto il comportamento del BERNALES e la sua violenta reazione,
la sanzione comminatagli appare congrua e meritevole di conferma. Come merita conferma la squalifica
inflitta al FALSAPERLA (pugno in faccia all’avversario).
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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