COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US FOLGORE Camp. Jun. Reg. Cat. Gir. G Gara Assago/Folgore del 08/12/2007 C.U. n.24 del CRL datato 13/12/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US FOLGORE Camp. Jun. Reg. Cat. Gir. G
Gara Assago/Folgore del 08/12/2007
C.U. n.24 del CRL datato 13/12/2007
La società US FOLGORE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che le ha commiato la per1870/
26
dita della gara per 0-3.
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che, ai sensi dell’art.33 comma 5 del CGS, nei casi in
cui il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata
copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, art.38 del CGS e,
che l’attestazione della ricezione deve essere allegata al reclamo; rilevato che l’inosservanza delle formalità
costituisce, motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; rilevato che non risulta che la US
FOGOLRE abbia inviato copia del reclamo alla controparte ASSAGO nonostante la specifica richiesta della
prova dell’invio di Questa Commissione.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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