COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC ARDITA COMO Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Gravedona/Ardita del 01/12/2007 C.U. n.21 della delegazione di COMO datato 06/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC ARDITA COMO Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Gravedona/Ardita del 01/12/2007 C.U. n.21 della delegazione di COMO datato 06/12/2007 La società ARDITA COMO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato l’allenatore sig. BELSANTI PIETRO sino al 29/11/2010, lamentando che la sanzione comminata è eccessiva. Pertanto ne chiede una riduzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto di gara fonte privilegiata di prova, emerge che il comportamento violento tenuto dal BELSANTI prima nei confronti del direttore di gara (pugno alla spalla) poi nei confronti di due calciatori avversari (schiaffi e pugni in un breve tafferuglio) è avvenuto in un unico contesto. Pertanto, seppure il comportamento in questione merita di essere gravemente censurato (vista anche la qualifica di tecnico ricoperta dal BELSANTI che come tale dovrebbe tenere un comportamento responsabile e corretto tale da costituire esempio per i calciatori), si ritiene comunque opportuno mitigare la squalifica in quanto detto comportamento è avvenuto in un unico contesto. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica dell’allenatore sig. BELSANTI PIETRO a tutto il 30/06/2010 si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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