COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC CASTREZZATO Camp. All. Reg. Gir. F Gara Castrezzato/Cellatica del 09/12/2007 C.U. n.24 del CRL datato 13/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC CASTREZZATO Camp. All. Reg. Gir. F Gara Castrezzato/Cellatica del 09/12/2007 C.U. n.24 del CRL datato 13/12/2007 La società CASTREZZATO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LENZA STEFANO sino al 13/03/2008, lamentando che la squalifica è estremamente eccessiva in relazione alla gravità del comportamento dello stesso tenuto nei confronti del direttore di gara (proteste e insulti senza alcuno contatto fisico). La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal rapporto arbitrale fonte privilegiata di prova emerge che il LENZA ha spinto l’arbitro con il petto facendolo indietreggiare di circa un metro, mentre lo insultava verbalmente. La gravità del suddetto comportamento giustifica la squalifica inflitta dal GS al calciatore in relazione agli abituali criteri di valutazione applicati da questa Commissione. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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