COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo proposto in proprio dal sig. STEFANO IORIO della società MALNATESE Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara tra le società MORAZZONE/MALNATESE del 18/11/2007 C.U. n.21 del CRL datato 22/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo proposto in proprio dal sig. STEFANO IORIO della società MALNATESE Camp. 1^ Cat. Gir. L Gara tra le società MORAZZONE/MALNATESE del 18/11/2007 C.U. n.21 del CRL datato 22/11/2007 Il signor STEFANO IORIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato fino al 21/05/2008, lamentando che non ha assolutamente toccato il direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito il sig. IORIO rileva: l’arbitro, sentito a chiarimenti da Questa Commissione, ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara precisando che ha dovuto appoggiare il suo petto contro quello dello IORIO per uscire dallo spogliatoio. Alla luce di chiarimenti sopraggiunti si ritiene opportuno graduare la sanzione comminata dal GS. 1865/26 Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore STEFANO IORIO a tutto il 31/03/2008 disponendo l’addebito della relativa tassa a favore del sig. STEFANO IORIO già versata.
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