COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AGS BRONGIO Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Olimpiagrenta/Brongio del 02/12/2007 C.U. n.18 della delegazione di LECCO datato 06/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AGS BRONGIO Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Olimpiagrenta/Brongio del 02/12/2007 C.U. n.18 della delegazione di LECCO datato 06/12/2007 La società BRONGIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto per irregolarità della gara, lamentando che il GS doveva prendere il considerazione nel merito il reclamo seppure non sottoscritto dal Presidente della GS BRONGIO. La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte la quale ha inviato le proprie difese, rileva: la decisione del GS deve ritenersi corretta in quanto i reclami non sottoscritti dal Presidente ovvero dai dirigenti muniti di idonei poteri di firma sono del tutto inesistenti. Pertanto, il GS ha legittimamente dichiarato la inammissibilità dello stesso. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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