COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Atl.Bizzarone Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Lario/Bizzarone del 09/12/2007 C.U. n.22 della delegazione di COMO datato 13/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Atl.Bizzarone Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Lario/Bizzarone del 09/12/2007 C.U. n.22 della delegazione di COMO datato 13/12/2007 La società BIZZARONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PIATTI DANIELE per 6 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione disciplinare inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento contestato al calciatore al calciatore PIATTI, quale è decritto dal direttore di gara, il quale è stato sentito a chiarimenti, appare grave e la sanzione inflitta del tutto adeguata. Infatti, il calciatore non soltanto si è diretto nei confronti dell’arbitro con fare minaccioso, ma gli ha anche rivolto frasi gravemente offensive e minacciose; solamente l’intervento dei compagni ha impedito il contatto fisico tra il calciatore e direttore di gara. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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