COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC CASTELLETTO MINCIO Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara CASTELMINCIO/CASTEL D’ARIO del 09/12/2007 C.U. n.24 della delegazione di MANTOVA datato 13/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC CASTELLETTO MINCIO Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara CASTELMINCIO/CASTEL D’ARIO del 09/12/2007 C.U. n.24 della delegazione di MANTOVA datato 13/12/2007 La società CASTELMINCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore MARCO TERRACCIANO fino al 24/02/2008, lamentando che la sanzione inflitta sarebbe eccessi1866/ 26 va in quanto il predetto calciatore non avrebbe appoggiato le mani sulle spalle del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, il cui contenuto forma piena prova del comportamento dei tesserati e non può certamente ritenersi confutato da mere allegazioni di parte, è chiaramente riportato che il TERRACCIANO al termine della gara in oggetto, ha insultato ripetutamente l’arbitro arrivando a porgli le mani sul petto e sulle spalle mentre protestava. Ciò posto, la CDT ritiene che la sanzione comminata dal GS sia congrua e proporzionata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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