COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC TORREVILLESE Camp. 2^ Cat. Gir. U Gara TORREVILLESE/BASCAPE’ del 02/12/2007 C.U. n.20 della delegazione di PAVIA datato 06/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC TORREVILLESE Camp. 2^ Cat. Gir. U Gara TORREVILLESE/BASCAPE’ del 02/12/2007 C.U. n.20 della delegazione di PAVIA datato 06/12/2007 La società TORREVILLESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore STEFANO CECCATO per 8 GARE, lamentando che la sanzione inflitta sarebbe eccessiva in rapporto ai fatti posti a fondamento della stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato entro i termini regolamentari, rileva: innanzitutto che è pacifico e documentato che il CECCATO abbia rivolto frasi ingiuriose nei confronti del direttore di gara, arrivando a spintonarlo seppur in modo lieve. Ciò premesso, si ritiene che il comportamento sopra descritto giustifichi pienamente la sanzione comminata dal GS, la quale appare congrua e meritevole di conferma. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it