COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società POL. VIZZOLA TICINO Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Robur Saronno/Vizzola Ticino del 25/11/2007 C.U. n.14 della delegazione di VARESE datato 29/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società POL. VIZZOLA TICINO Camp. 2^ Cat. Gir. Z Gara Robur Saronno/Vizzola Ticino del 25/11/2007 C.U. n.14 della delegazione di VARESE datato 29/11/2007 La società VIZZOLA TICINO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DISTASIO PAOLO fino al 29/05/2008, lamentando che pur riconoscendo il comportamento “sopra le righe” del calciatore sanzionato ritengono la squalifica eccessivamente lunga. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento del calciatore si è concretizzato con un unico comportamento scorretto che, tuttavia, non ha provocato alcuna conseguenza fisica nei confronti del direttore di gara. Si ritiene pertanto, secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione di poter graduare la squalifica. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore DISTASIO PAOLO a tutto il 31/03/2008 Disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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