COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC CARAVATE Camp. 3^ Cat. Gir. G Gara Caravate/Olona del 04/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC CARAVATE Camp. 3^ Cat. Gir. G Gara Caravate/Olona del 04/11/2007 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società CARAVATE relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società ABO OLONA avrebbe fatto partecipare il calciatore FABIO COLOMBO in posizione irregolare. 1867/26 Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte la quale ha inviato le proprie deduzioni, precisando di aver tenuto fermo il calciatore nella gara precedente come se fosse stato espulso dal campo; rilevato che, come da CU n.12 datato 15/11/2007 del CRL, il calciatore risulta squalificato per recidiva in ammonizione e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società ABO OLONA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società ABO OLONA l’ammenda di Euro 120,00; c) di squalificare il calciatore FABIO COLOMBO per una ulteriore gara. d) di inibire a tutto l’8/02/2008 il dirigente accompagnatore sig. MAZZONI GRAZIANO della società ABO OLONA. Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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