COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CS SAIANO Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Erbusco/Saiano del 28/11/2007 C.U. n.23 del CRL datato 06/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 08/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società CS SAIANO Camp. 3^ Cat. Gir. C Gara Erbusco/Saiano del 28/11/2007 C.U. n.23 del CRL datato 06/12/2007 La società SAIANO ha proposto reclamo avverso la decisione di Questa Commissione Disciplinare Territoriale, pubblicata sul CU in oggetto, con cui è stata comminata alla reclamante la perdita della gara del 28/10/2007 tra le società SAIANO/ERBUSCO per 0-3. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: che, ai sensi dell’art.30 del CGS, il reclamo avverso la delibera impugnata avrebbe dovuto essere proposto avanti alla Commissione Disciplinare Nazionale e non a quella Territoriale, già pronunciatasi in relazione alla controversia in esame. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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