COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Pol. Casale Vidolasco Camp. Prom. Gir. E Gara Leoncelli/Casale Vidolasco del 09/12/2007 C.U. n.25 del CRL datato 20/12/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società Pol. Casale Vidolasco Camp. Prom. Gir. E
Gara Leoncelli/Casale Vidolasco del 09/12/2007
C.U. n.25 del CRL datato 20/12/2007
La società CASALE VIDOLASCO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato
il calciatore MAURIZIO PIZZOCCHERO per 6 GARE, lamentando che il calciatore si sarebbe limitato unicamente
a muovere delle contestazioni all’operato dell’arbitro senza alcuna condotta violenta, minacciosa
o irriguardosa. Chiede, pertanto, una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si evince, senza ombra di dubbio che
il PIZZOCCHERO espulso per somma di ammonizioni, quando gli veniva comminata l’espulsione, avvicinava
il direttore di gara puntandogli il dito sul petto e rivolgendogli frasi irriguardose. Le frasi irriguardose venivano
reiterate sia mentre abbandonava il terreno di gioco sia a fine gara. Tenuto conto di quanto contestato
al calciatore e degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione appare, comunque,
equo graduare la sanzione disposta in prime cure.
Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto
RIDUCE
la squalifica del calciatore MAURIZIO PIZZOCCHERO a 4 GARE disponendo l’accredito della relativa tassa
a favore della reclamante, se versata.
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