COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS TORINO CLUB Camp. ALL. REG. Gir. A Gara Aurora Induno/Torino Club del 09/12/2007 C.U. n.25 del CRL datato 20/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS TORINO CLUB Camp. ALL. REG. Gir. A Gara Aurora Induno/Torino Club del 09/12/2007 C.U. n.25 del CRL datato 20/12/2007 La società TORINO CLUB ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore DODAJ XHULJANO per 4 GARE, chiedendo una riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: letti gli atti e come descritto nel rapporto arbitrale fonte privilegiata di prova il calciatore DODAJ, dopo aver pronunciato la frase oltraggiosa nei confronti dell’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare e prima di uscire dal terreno di gioco, indirizzava al direttore di gara un plateale applauso di scherno reiterando il comportamento gravemente oltraggioso e continuando a proferire frasi ingiuriose. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore DODAJ la sanzione inflitta dal GS merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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