COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US VISCONTI Camp. Jun. Prov. Gir. A Gara Visconti/Fansport del 22/12/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società US VISCONTI Camp. Jun. Prov. Gir. A
Gara Visconti/Fansport del 22/12/2007
La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società VISCONTI, relativo alla
gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società FANSPORT avrebbe fatto partecipare
il calciatore GIULIANO ISAIA MARIA in posizione irregolare.
Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata
alla controparte, la quale ha inviato le proprie deduzioni, sostenendo che il calciatore GIULIANO ISAIA MARIA
è stato espulso dal campo nella gara disputatasi il 05/12/2007 e che di conseguenza in ossequio alla
conseguente squalifica automatica non è stato impiegato nella gara disputatasi l’8/12/2007 per scontare la
squalifica; di conseguenza avrebbe partecipato legittimamente alla gara in oggetto.
Rilevato che, come da CU n.20 della delegazione di MILANO datato 13/12/2007, il calciatore GIULIANO
ISAIA MARIA risulta squalificato perché espulso nella gara del 05/12/2007 e che nel medesimo CU si rileva
che la gara VISCONTI/FANSPORT è stata sospesa e mandata a ripetersi e che, pertanto, è da considerarsi
come non disputata, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva
scontato il turno di squalifica.
Visti gli artt.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
in accoglimento del reclamo proposto:
a) di comminare alla società FANSPORT la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
b) di comminare alla società FANSPORT l’ammenda di Euro 120,00;
c) di squalificare il calciatore GIULIANO ISAIA MARIA per una ulteriore gara;
1960/27
d) di inibire a tutto il 17/02/2008 il dirigente accompagnatore sig. DOMENICO ROSSOMANNO della società
FANSPORT.
Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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