COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Nuova Sordiese Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Valera Fratta/Nuova Sordiese del 04/11/2007 C.U. n.15 della delegazione di LODI datato 08/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 17/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Nuova Sordiese Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Valera Fratta/Nuova Sordiese del 04/11/2007 C.U. n.15 della delegazione di LODI datato 08/11/2007 La società NUOVA SORDIESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PALUMBO ALESSANDRO fino al 04/11/2010, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS, in quanto il calciatore non avrebbe sferrato un violento pugno all’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentito a chiarimenti l’arbitro, rileva: il GS motiva la sua decisione sul presupposto che il calciatore PALUMBO abbia sferrato “un violento pugno” sul viso dell’arbitro. In realtà nel suo referto il direttore di gara non usa l’aggettivo “violento”. Sentito a chiarimenti l’arbitro da Questa Commissione, ha escluso che l’azione del calciatore fosse connotata da violenza ed ha affermato che il dolore che ha avvertito è stato determinato dalla particolarità della zona colpita dal pugno, portato semplicemente aprendo il braccio destro. Pertanto, seppure decisamente biasimevole, il comportamento del calciatore sanzionato può essere valutato con minore severità. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore PALUMBO ALESSANDRO a tutto il 30/10/2008, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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