COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società S.S. Pro Lissone Camp. Ecc. Gir. B Gara Voluntas Osio Sotto/Pro Lissone del 16/12/2007 C.U. n.25 del CRL datato 20/12/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società S.S. Pro Lissone Camp. Ecc. Gir. B
Gara Voluntas Osio Sotto/Pro Lissone del 16/12/2007
C.U. n.25 del CRL datato 20/12/2007
La società PRO LISSONE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore
DAVIDE CHIARELLA per 4 GARE, lamentando che la sanzione sarebbe eccessivamente severa in relazione
ai fatti, tenuto conto che il calciatore era a terra prima di colpire l’avversario con una testata al basso
ventre. Chiede di conseguenza una riduzione della squalifica.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari,
rileva: sentita la reclamante che ha confermato le ragioni indicate nel reclamo ed esaminato il referto arbitrale,
fonte primaria e privilegiata di prova si rileva che il calciatore CHIARELLA si è, senza ombra di dubbio,
reso responsabile dei fatti che gli sono stati ascritti.
Deve ritenersi, pertanto, del tutto congrua e meritevole di conferma la sanzione disposta dal GS.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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