COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Azzate Calcio Mornago Camp. ALL. REG. Fascia A Gir. A Gara Azzate/Gavirate del 16/12/2007 C.U. n.26 del CRL datato 08/01/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Azzate Calcio Mornago Camp. ALL. REG. Fascia A Gir. A Gara Azzate/Gavirate del 16/12/2007 C.U. n.26 del CRL datato 08/01/2008 La società AZZATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha disposto la ripetizione della gara e comminato l’ammenda di Euro 60,00 lamentando che la gara è stata sospesa per colpa di un dirigente della soc.GAVIRATE sig. CLAUDIO FURIGA, che ha intimorito l’arbitro con le sue proteste e di un sostenitore della soc. GAVIRATE che ha lanciato in campo una bottiglia di plastica. La società reclamante sostiene che il GS doveva comminare la sanzione della gara alla soc.GAVIRATE o confermare il risultato conseguito sul campo al momento della sospensione della gara stessa. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, rileva: come ha correttamente affermato il GS nella delibera impugnata, non sussistevano gli elementi idonei a sospendere la gara. Pertanto, l’arbitro ha sospeso la gara in questione seppur non in presenza di una situazione di pericolo che giustificasse la sospensione. Da ciò consegue che la gara stessa deve essere ripetuta; l’ammenda di Euro 60,00 inflitta alla AZZATE merita di essere confermata alla luce del comportamento tenuto da alcuni calciatori mentre la gara veniva sospesa. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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