COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Virtus Ozzero Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara S. Biagio Casarile/Virtus Ozzero del 09/12/2007 C.U. n.21 della delegazione di PAVIA datato 13/12/2007
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società AC Virtus Ozzero Camp. 3^ Cat. Gir. A
Gara S. Biagio Casarile/Virtus Ozzero del 09/12/2007
C.U. n.21 della delegazione di PAVIA datato 13/12/2007
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono
essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorie di SETTE giorni dalla data di pubblicazione
del CU (art.46 n.4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato
sul CU n.21 del 13/12/2007 della delegazione di PAVIA e che il reclamo come si evince dal timbro apposto
sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 21/12/2007 e cioè oltre il termine previsto dal vigente
regolamento.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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