COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Virtus Ozzero Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara S. Biagio Casarile/Virtus Ozzero del 09/12/2007 C.U. n.21 della delegazione di PAVIA datato 13/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Virtus Ozzero Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara S. Biagio Casarile/Virtus Ozzero del 09/12/2007 C.U. n.21 della delegazione di PAVIA datato 13/12/2007 La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorie di SETTE giorni dalla data di pubblicazione del CU (art.46 n.4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato sul CU n.21 del 13/12/2007 della delegazione di PAVIA e che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato affidato al servizio postale in data 21/12/2007 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento. Tanto premesso e ritenuto DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo come sopra proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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