COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio del signor LEUCHI UBALDO tecnico della società AS. VARANO CALCIO Camp. 3^ Cat. Gir. A – Gara Varano Calcio/Arnate del 18/11/2007 C.U. n.13 della delegazione di VARESE datato 22/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo in proprio del signor LEUCHI UBALDO tecnico della società AS. VARANO CALCIO Camp. 3^ Cat. Gir. A - Gara Varano Calcio/Arnate del 18/11/2007 C.U. n.13 della delegazione di VARESE datato 22/11/2007 Il signor LEUCHI UBALDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che lo ha squalificato sino al 22/11/2011, adducendo di non aver tenuto un comportamento violento, chiedendo quindi una cospicua riduzione della sanzione inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamen2046/ 28 tari,sentito a chiarimenti l’arbitro, rileva: il comportamento del tecnico LUECHI è descritto in modo analitico e chiaro nel referto del direttore di gara, il quale ne ha confermato il contenuto a Questa Commissione, con ciò contraddicendo quanto assunto nel reclamo dal tecnico. Non vi è alcun dubbio su una valutazione severa del comportamento del LEUCHI, assolutamente biasimevole e non accettabile. Preso atto del contenuto del certificato del medico del pronto soccorso, nel quale si legge “esame obiettivo....non segni di contusione alla fronte”, si deduce la non particolare violenza dell’azione del tecnico, la quale, in caso contrario avrebbe certamente lasciato qualche segno sulla fronte dell’arbitro, se la testa avesse urtato violentemente contro la porta. Tale circostanza induce a contenere la sanzione inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del tecnico LEUCHI UBALDO a tutto il 22/11/2010, si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore del tecnico su menzionato.
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