COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 31/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS. Vermezzo Camp. 1^ Cat. Gir. M Gara La Locomotiva/Vermezzo del 16/12/2007 C.U. n.26 del CRL datato 08/01/2008
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 31/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
Reclamo Società SS. Vermezzo Camp. 1^ Cat. Gir. M
Gara La Locomotiva/Vermezzo del 16/12/2007
C.U. n.26 del CRL datato 08/01/2008
La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i reclami proposti avverso le decisioni del GS devono
essere presentati alla Commissione Disciplinare nel termine perentorio di SETTE giorni dalla data di pubblicazione
del CU (art.46 n.4 del CGS) che il provvedimento del GS oggetto del reclamo è stato pubblicato
sul CU n.26 del CRL datato 08/01/2008; che il reclamo come si evince dal timbro apposto sulla busta, è stato
affidato al servizio postale in data 17/01/2008 e cioè oltre il termine previsto dal vigente regolamento;
che, quand’anche si volesse qualificare il preannuncio di reclamo inviato in data 11/01/2008 come un reclamo
vero e proprio, lo stesso sarebbe inammissibile, ai sensi dell’art.33, comma 6, del CGS, in quanto generico;
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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