COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 07/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Real Valverde Camp. 2^ cat. Gir. E Gara Valverde/Calvagese del 20/01/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 07/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Real Valverde Camp. 2^ cat. Gir. E Gara Valverde/Calvagese del 20/01/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società REAL VALVERDE, relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CALVAGESE avrebbe fatto partecipare il calciatore PAOLO ARRIGOTTI in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale non ha inviato le proprie deduzioni. Rilevato che, dagli atti ufficiali acquisita dall’ufficio tesseramenti del C.R.L. figura che il calciatore ARRIGOTTI PAOLO è tesserato con la società BORGOSATOLLO e che attualmente in prestito alla società SABBIENSE e, di conseguenza, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del reclamo come sopra proposto DELIBERA a) di comminare alla società CALVAGESE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; b) di comminare alla società CALVAGESE l’ammenda di Euro 130,00; c) di squalificare il calciatore ARRIGOTTI PAOLO per una gara; d) di inibire a tutto il 07/03/2008 il sig. BIGNOTTI DIEGO della società CALVAGESE. Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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