COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 07/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di: 1) ANTONINO RODA’, Arbitro effettivo Sez. di Monza Per rispondere: – della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS, in relazione all’articolo 40 commi 1 e 3 del Regolamento A.I.A..

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 07/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di: 1) ANTONINO RODA’, Arbitro effettivo Sez. di Monza Per rispondere: - della violazione di cui all’art.1 comma 1 CGS, in relazione all’articolo 40 commi 1 e 3 del Regolamento A.I.A.. Con provvedimento del 19 novembre 2007 il Procuratore Federale: - Letti gli atti trasmessi dalla Procura Arbitrale aventi ad oggetto il comportamento tenuto dall’A.E. Antonino Rodà in occasione della gara del 25 Aprile 2007 tra ARGENTIA-IRIS 1914 di III Cat. Under 21 Gir. A; - Considerato che: *) nel supplemento del referto di gara l’A.E. Antonino Rodà, ha circostanziatamente descritto gli accadimenti, in particolare modo notando che in seguito ad uno scontro di giuoco entravano sul terreno i tecnici delle due società e che, dopo essere stato circondato dai calciatori della IRIS 1914, lo stesso si rivolgeva ai tecnici della Argentia e della Iris 1914 dicendo loro testualmente “non fate i mafiosetti” provocando cos’ le risentite rimostranze dei due tecnici suddetti; *) sulla base della documentazione in atti, supplemento di rapporto e dichiarazioni rilasciate dal A.E. Antonino Rodà al collaboratore della Procura Federale in data 5 settembre 2007, l’attività di indagine ha consentito di confermare la situazione segnalata; deferiva avanti Questa Commissione il sig. Antonino Rodà A.E. Sez. Monza per rispondere della violazione delle norme in epigrafe. All’udienza avanti a questa COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE tenutasi il giorno 24 gennaio 2008, compariva il sig. Antonino Rodà. Esperiti gli adempimenti di rito, il deferito confermava integralmente quanto riportato nel supplemento al referto di gara e quanto dichiarato al collaboratore della Procura Federale. Al termine dell’udienza il rappresentante della Procura Federale, previa dichiarazione di responsabilità per la violazione del disposto delle norme indicate nel deferimento, chiedeva di comminare al sig. Antonino Rodà la sanzione di mesi 1 di sospensione. Il deferito si rimetteva alla decisione della Commissione Disciplinare. Passando alla posizione del deferito, si osserva che appare indiscutibile e documentalmente provata la responsabilità del sig. Antonino Rodà. Il comportamento tenuto nel corso della gara del 25/04/2007 tra ARGENTIA - IRIS 1914 dal sig. Antonino Rodà A.E. della Sez. di Monza, costituisce palese violazione dell’art.1 comma 1 del CGS vigente con riferimento all’articolo 40 comma 1 e 3 del regolamento AIA, l’ammissione dell’addebito da parte del deferito e la semplicità del caso non consentono diffuse argomentazioni. per i motivi sopra esposti questa Commissione Disciplinare DICHIARA Antonino Rodà responsabile della violazione di cui all’art.1 comma 1 del CGS e pertanto commina allo stesso la sospensione di mesi 1 in relazione all’art. 40 commi 1 e 3 del Regolamento AIA. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente agli interessati la presente decisione.
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