COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Villatavazzano Camp. 1^ Cat. Gir. B Gara Frassati Castiglione/Villatavazzano del 27/01/2008 C.U. n.29 del CRL datato 31/01/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Villatavazzano Camp. 1^ Cat. Gir. B Gara Frassati Castiglione/Villatavazzano del 27/01/2008 C.U. n.29 del CRL datato 31/01/2008 La società VILLATAVAZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LUCA LIVRAGHI per 6 GARE, lamentando che il calciatore si è limitato a protestare, ponendo solamente la mano sulla spalla dell’arbitro per richiamare la sua attenzione. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto di gara emerge chiaramente che il LIVRAGHI, dopo aver pronunciato una frase blasfema, appoggiava le mani sul petto del direttore di gara. La gravità del comportamento giustifica la squalifica comminata dal GS al calciatore che merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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