COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Calcio Cermenate Camp. 2^ Cat. Gir. I Gara Cermenate/Serenissima del 27/01/2008 C.U. n.27 della Delegazione di COMO datato 31/01/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Calcio Cermenate Camp. 2^ Cat. Gir. I Gara Cermenate/Serenissima del 27/01/2008 C.U. n.27 della Delegazione di COMO datato 31/01/2008 La società CALCIO CERMENATE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore STEFANO VERGA per 3 GARE, lamentando che, diversamente da quanto riportato nella delibera impugnata, il calciatore non avrebbe rivolto alcuna frase offensiva nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è chiaramente riportato che il VERGA, immediatamente dopo essere stato espulso, ha rivolto nei confronti del direttore di gara espressioni gravemente offensive e lesive dell’onore e del decoro di questi. Ciò posto e considerato che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro, la CD ritiene che la sanzione comminata dal GS sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta posta in essere dal VERGA così come descritta nel referto arbitrale. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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