COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Ponteranica Camp. Jun. Reg. Gir. C Gara Loreto/Ponteranica del 22/12/2007 C.U. n.28 del CRL datato 24/01/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società ASD Ponteranica Camp. Jun. Reg. Gir. C Gara Loreto/Ponteranica del 22/12/2007 C.U. n.28 del CRL datato 24/01/2008 La società PONTERANICA ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LICHELE BROGNARA per 5 GARE, lamentando che il calciatore non avrebbe compiuto alcun atto di violenza e che, pertanto, la sanzione inflitta da GS sarebbe eccessiva. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente la reclamante, dopo aver chiesto di essere convocata in sede di reclamo, ha espressamente rinunciato a tale diritto con comunicazione del 05/02/2008. Ciò premesso, la CD osserva che, dal referto arbitrale, emerge che il BROGNARA, nel corso della gara in oggetto, ha rivolto nei confronti dell’arbitro frasi ingiuriose, lesive dell’onore e del decoro di questi, arrivando a proferire bestemmie. Si ritiene quindi che tale condotta, tenuto altresì conto del ruolo di capitano ricoperto dal calciatore sanzionato, legittimi pienamente la sanzione inflitta dal GS. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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