COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di FINETTI Ruggero presidente della US CALCENSE e della Società US CALCENSE, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver con le sue dichiarazioni offensive posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché del dovere di rispetto della reputazione del direttore di gara; • la Società US CALCENSE, per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente, ai sensi dell’art.4, comma 1 del vigente CGS.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 14/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO ad opera del Procuratore Federale a carico di FINETTI Ruggero presidente della US CALCENSE e della Società US CALCENSE, per rispondere: • il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver con le sue dichiarazioni offensive posto in essere una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, nonché del dovere di rispetto della reputazione del direttore di gara; • la Società US CALCENSE, per responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al suo Presidente, ai sensi dell’art.4, comma 1 del vigente CGS. La relazione dell’Ufficio Indagini della FIGC fornisce elementi esaurienti a prova del fatto contestato, peraltro sostanzialmente ammesso dal deferito. Con nota del 23/04/2007 il Giudice Sportivo del C.R.Lombradia chiedeva all’Ufficio Indagini lo svolgimento di opportuni accertamenti per l’identificazione della persona che aveva tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro in occasione della gara Calcense-Mario Zanconti, svoltasi in data 01/04/2007. Il risultato delle indagini ha portato alla identificazione dell’autore nel Presidente della Società US CALCENSE, Finetti Ruggero , il quale veniva deferito e convocato avanti a questa Commissione per rispondere per quanto più sopra descritto, unitamente alla Società. Sostanzialmente dagli atti, conformemente alle valutazioni espresse nella relazione dell’Ufficio Indagini, risulta che il Presidente Finetti Ruggero ha protestato vibratamente nei confronti dell’arbitro per le discutibili decisioni assunte dallo stesso nel corso della gara, pronunziando anche frasi ingiuriose. Non risulta provato alcun comportamento violento posto in essere dal Finetti, mentre lo stesso ha ricevuto una manata sul volto da parte dell’arbitro, il quale ha affermato essere stato un gesto involontario. Appare opportuno riportare quanto contenuto nella relazione dell’Osservatore Arbitrale,dalla quale non risulta che il direttore di gara abbia riferito all’Osservatore di essere stato vittima di quanto contestato al deferito; mentre nella stessa relazione viene espresso un giudizio nettamente negativo sulla qualità dell’arbitraggio. Dopo la relazione del Presidente, a conclusione dell’udienza, il Rappresentante della Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità del deferito e della Società in ordine alle violazioni rispettivamente addebitate, con condanna a mesi due di inibizione per Finetti Ruggero ed E. 1.000,00 di ammenda per la Società US CALCENSE. Il deferito non ha presenziato, avendo preannunciato a questa Commissione la sua assenza. Motivi della decisione: il comportamento contestato risulta provato; in considerazione del contesto nel quale l’episodio in questione si è sviluppato, con particolare attenzione al comportamento tenuto dall’arbitro, censurato dall’Osservatore Arbitrale, le sanzioni da infliggere devono essere contenute in termini modesti. Per tali motivi sopra esposti questa Commissione Disciplinare dichiara FINETTI Ruggero responsabile della violazione di cui all’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e, pertanto, commina allo stesso l’inibizione a tutto il 29 Febbraio 2008; la società US CALCENSE responsabile della violazione ascrittale, a titolo di responsabilità diretta e, pertanto, commina alla stessa l’ammenda di E. 200,00. Manda alla Segreteria del C.R.L. di comunicare il presente provvedimento agli interessati.
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