COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società POL. Ciliverghe Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Ciliverghe/Castel San Giorgio del 26/01/2008 C.U. n.29 del CRL datato 31/01/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società POL. Ciliverghe Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Ciliverghe/Castel San Giorgio del 26/01/2008 C.U. n.29 del CRL datato 31/01/2008 La società CILIVERGHE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALDO PASOTTI sino al 27/03/2008, lamentando che il PASOTTI dopo essere stato provocato ed oggetto di un fallo violento ha reagito senza provocare conseguenza al calciatore avversario. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: dal referto arbitrale emerge che il PASOTTI ha tenuto un comportamento violento senza conseguenze fisiche per l’avversario e nel contempo lo insultava con frasi offensive e ingiuriose. La gravità del comportamento e secondo gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione giustifica una lieve riduzione della squalifica. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore ALDO PASOTTI a tutto il 10/03/2008. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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