COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS Vapriese Camp. Jun. Prov. Gir. D Gara Grezzago/Vapriese del 26/01/2008 C.U. n.25 della delegazione di MILANO datato 31/01/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 21/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società SS Vapriese Camp. Jun. Prov. Gir. D Gara Grezzago/Vapriese del 26/01/2008 C.U. n.25 della delegazione di MILANO datato 31/01/2008 La società VAPRIESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FRANCESCO RESCALDINI per 2 GARE, BOUMCHITA MEHDI per 3 GARE, il massaggiatore ORLANDO RAFFAELE sino al 31/05/2008 e il tecnico POSSUMATO ANGELO sino al 31/03/2008 e comminato l’ammenda di Euro 200,00, lamentando che il BOUMCHITA si è limitato a togliersi la maglietta al termine della gara rispondendo a frasi irriguardose dell’arbitro, il POSSUMATO è entrato nello spogliatoio dell’arbitro per chiedere spiegazioni dopo aver ricevuto autorizzazione da parte del direttore di gara, il RESCALDINI ha solamente chiesto spiegazioni per l’espulsione del PINTUS e l’ORLANDO ha solo pronunciato una frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: le circostanze dedotte dalla reclamante nel proprio reclamo non trovano alcun riscontro nel referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova. Infatti, dal referto arbitrale emerge che l’ORLANDO al termine della gara ha pronunciato frasi offensive nei confronti del direttore di gara e seguito l’arbitro sino all’ingresso nello spogliatoio tentando di aggredirlo, il POSSUMATO è entrato nello spogliatoio dell’arbitro per protestare e il BOUMCHITA ha pronunciato frasi offensive nei confronti del direttore di gara. La gravità dei suddetti comportamenti giustifica una lieve riduzione dell’ammenda comminata alla reclamante e della squalifica comminata al POSSUMATO il quale ha solamente tardato a lasciare lo spogliatoio dell’arbitro, mentre le altre squalifiche meritano la piena conferma. Il reclamo proposto nei confronti del RECALDINI è inammissibile ai sensi dell’art.45 comma 3 del CGS. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del tecnico ANGELO POSSUMATO a tutto il 29/02/2008 e l’ammenda a Euro 100,00, dichiara inammissibile il reclamo proposto nei confronti del calciatore RESCALDINI FRANCESCO e conferma per il resto le decisioni del GS disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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