COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GSD Pescarolo Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Pescarolo/Formigara del 10/02/2008 C.U. n.28 della delegazione di CREMONA datato 14/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GSD Pescarolo Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara Pescarolo/Formigara del 10/02/2008 C.U. n.28 della delegazione di CREMONA datato 14/02/2008 La società PESCAROLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato i calciatori FERRARI ALESSANDRO per 4 GARE e CALDA FABIO per 3 GARE, lamentando che i due calciatori non si sarebbero resi responsabili dei fatti loro ascritti, chiede di conseguenza una riduzione delle squalifiche. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: esaminato il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, si rileva che i due calciatori hanno concretamente posto in essere le condotte che gli sono state contestate. Tenendo conto dei fatti, così come rappresentati negli atti ufficiali, si evince che il calciatore CALDA dopo che gli veniva comminata l’espulsione per somma di ammonizioni uscendo dal terreno di gioco si è rivolto al direttore di gara con frasi offensive e gravemente irriguardose. Appare pertanto, del tutto congrua la sanzione disposta in prime cure perché concorde con gli abituali criteri di valutazione della presente Commissione. In merito alla condotta del calciatore FERRARI si rileva che lo stesso appoggiando le mani sulle spalle del direttore di gara, senza che il fatto potesse qualificarsi violento o irriguardoso si rivolgeva allo stesso in maniera irriguardosa di seguito, nello stesso contesto ed a seguito dell’espulsione che gli veniva comminata, pronunciava frasi offensive e irriguardose. Comunque, tenendo conto delle sanzioni normalmente disposte in casi analoghi appare equo graduare la sanzione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore FERRARI ALESSANDRO a 3 GARE e conferma per il resto l’impugnata delibera, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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