COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Seconda Gioventu’ Camp. C.5 Serie C2 Gara Sporting Lonate/Seconda Gioventu’ del 07/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società FC Seconda Gioventu’ Camp. C.5 Serie C2 Gara Sporting Lonate/Seconda Gioventu’ del 07/02/2008 La Commissione Disciplinare Territoriale , letto il reclamo proposto dalla società FC SECONDA GIOVENTU’ relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società SPORTING LONATE avrebbe fatto partecipare il calciatore SALVATORE MANDUCA in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e che copia dello stesso è stata inviata alla controparte la quale ha inviato le proprie deduzioni, sostenendo che la squalifica per una gara del MANDUCA di cui al CU n.29 del CRL, datato 31/01/2008 stesso, non essendo stato convocato per la gara tra BRASILIA e SPORTING LONATE, risulta squalificato e, di conseguenza, la squalifica non poteva essere scontata il giorno 31/01/2008 stesso ai sensi dell’art.22 comma 2 del CGS, rilevato che pertanto, il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt. 17-19-22-46 del CGS, la Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA In accoglimento del reclamo come sopra proposto: a) di comminare alla società SPORTING LONATE la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6; b) di comminare alla società SPORTING LONATE l’ammenda di euro 120,00, c) di squalificare il calciatore SALVATORE MANDUCA per una ulteriore gara; d) di inibire a tutto il 28/03/2008 il dirigente accompagnatore sig. LUIGI BARLETTA della società FC SPORTING LONATE Si dispone inoltre l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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