COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Boys Bellinzago Camp. C5 Serie C2 Gara Boys Bellinzago/Diogene del 01/02/2008 C.U. n.30 del CRL datato 07/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 28/02/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Boys Bellinzago Camp. C5 Serie C2 Gara Boys Bellinzago/Diogene del 01/02/2008 C.U. n.30 del CRL datato 07/02/2008 La società BOYS BELLINZAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore PRINA GIANFRANCO per 4 GARE, lamentando che lo stesso non avrebbe posto in essere la condotta descritta nella delibera impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale, che forma piena prova del comportamento dei tesserati nel corso delle gare, è riportato che il PRINA ha rivolto frasi ingiuriose e lesive del decoro e dell’onore nei confronti dell’arbitro e del suo assistente. Rileva inoltre che la sanzione comminata dal GS appare congrua e proporzionata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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