COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.S.D. Algo Camp. 3^ Cat. Gir.C Gara Calcio Carugate 87/A.S.D. Algo del 10/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società A.S.D. Algo Camp. 3^ Cat. Gir.C Gara Calcio Carugate 87/A.S.D. Algo del 10/02/2008 La società A.S.D. ALGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha deliberato: • di comminare ai dirigenti CASILE Francesco e DI TOMA Michele l’inibizione fino al 13/03/2008; • di squalificare il calciatore MAVRICI Francesco fino al 20/05/2008 Comunicato n.27 di Milano del 14/02/2008 La Società A.S.D. ALGO lamenta che quanto descritto dall’arbitro nel suo referto non corrisponde a quanto avvenuto in campo, ed in particolare, che il calciatore Mavrici non si è reso autore di alcun comportamento violento, ma semplicemente ingiurioso. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del CGS, sentito a chiarimenti l’arbitro, rileva: la parte di reclamo riguardante la posizione dei dirigenti è inammissibile poiché la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è contenuta nel limite di un mese (art.45 comma 3 lett. b) CGS). Per quel che riguarda il comportamento addebitato al calciatore MAVRICI Francesco, il direttore di gara, sentito da questa Commissione, ha confermato il contenuto del suo rapporto, precisando che il tentativo di aggressione è stato posto in essere dal giocatore mentre si trovava ad una distanza di un metro e solamente l’intervento dei suoi compagni ha impedito che l’arbitro fosse colpito; la volontà di aggredire da parte del MAVRICI si deduce anche dalle contemporanee frasi minacciose pronunciate. Pertanto la sanzione inflitta dal GS appare del tutto adeguata alla gravità del comportamento posto in essere dal calciatore. Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Territoriale RIGETTA il reclamo proposto e dispone di incamerare la relativa tassa.
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