COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società G.S. Rondo’ Dinamo Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Rondo’ Dinamo/GS Airone del 22/12/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società G.S. Rondo’ Dinamo Camp. Jun. Prov. Gir. C Gara Rondo’ Dinamo/GS Airone del 22/12/2007 La Società G.S. RONDO’ DINAMO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha deliberato di confermare la regolarità della gara ed omologare il risultato con il punteggio conseguito sul campo. Comunicato n.24 di Milano del 24/01/2008 La Società G.S. RONDO’ DINAMO lamenta l’errore tecnico commesso dall’arbitro che avrebbe consentito l’irregolare ingresso in campo di un calciatore in sostituzione di altro da parte della G.S. AIRONE. La Commissione Disciplinare preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art. 42 n.5 del CGS, sentito a chiarimenti l’arbitro, rileva: in effetti tra gli atti ufficiali contenuti nel fascicolo e redatti dal direttore di gara risultano elementi di incompatibilità. Dal referto risulterebbe una sola sostituzione operata nel corso della gara dalla G.S. Airone, mentre nella copia della scheda dei giocatori ammoniti, espulsi e sostituiti consegnata alla Rondo’ Dinamo, risulterebbero due sostituzioni, incompatibili con la distinta dei giocatori, che, dopo l’esclusione di uno di essi per difetto di identificazione, ne conteneva solo dodici. Inoltre nell’originale della stessa scheda risulterebbe una sola sostituzione, tra l’altro con una evidente correzione del numero del calciatore entrato. A fronte di questi dati ed elementi contraddittori, questa Commissione ha ritenuto necessario sentire l’arbitro, il quale, riesaminati tutti gli atti e documenti dallo steso redatti, non ha saputo fornire alcun chiarimento che potesse dare conto di quanto effettivamente avvenuto in campo. Pertanto ci si trova in uno stato di assoluta incertezza ed impossibilità di ricostruire lo svolgimento concreto dei fatti e quanto questi abbiano influito sulla regolarità dello svolgimento della gara. Nel caso in esame questa Commissione ritiene applicabile il disposto dell’art.17 comma 4 del CGS, Tanto premesso e ritenuto, la Commissione Territoriale ORDINA la ripetizione della gara, mandando per i successivi incombenti gli Organi competenti.
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