COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Anspi Sport Lomello Camp. All. Prov. Gir. A Gara Anspi Lomello/Orat.Mirabello del 10/02/2008 C.U. n.24 della delegazione di PAVIA datato 14/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società Anspi Sport Lomello Camp. All. Prov. Gir. A Gara Anspi Lomello/Orat.Mirabello del 10/02/2008 C.U. n.24 della delegazione di PAVIA datato 14/02/2008 La società ANSPI LOMELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ALESSANDRO VENTURA per 8 GARE, lamentando che lo stesso non avrebbe colpito intenzionalmente il direttore di gara con una pallonata. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: nel referto arbitrale è espressamente riportato che il sig. VENTURA, nel corso della gara in esame, dopo essere stato sanzionato per aver commesso un fallo di gioco, ha calciato il pallone volontariamente contro l’arbitro. Rileva altresì che la ricostruzione dell’accaduto svolta dalla reclamante è priva di qualsiasi riscontro probatorio e non è idonea a confutare il contenuto del referto arbitrale. Rileva, infine, che la sanzione disposta dal GS appare congrua e proporzionata alla condotta posta in essere dal VENTURA, così come descritto negli atti ufficiali. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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