COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo G.S. Oratorio Calvenzano Camp. 2^ Cat. Gir. C Gara G.S. Oratorio Calvenzano/Barianese del 03/02/2008

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 06/03/2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo G.S. Oratorio Calvenzano Camp. 2^ Cat. Gir. C Gara G.S. Oratorio Calvenzano/Barianese del 03/02/2008 La società G.S. ORATORIO CALVENZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS con la quale le era stata comminata la sanzione della perdita della gara 0-3 ed era stato squalificato il calciatore Eliano Ravasi sino al 05/02/2009 – C.U. n.26 Comitato BG del 06/02/2008 – lamentando che l’arbitro, dopo aver ricevuto una manata al volto non violenta da parte del calciatore Eliano Ravasi, era in grado di continuare la conduzione della gara. La società reclamante chiede inoltre che venga rivista la squalifica del calciatore Eliano Ravasi in quanto la manata inferta all’arbitro sul volto non è stata violenta. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS anche mediante invio alla squadra avversaria, sentita la reclamante e sentito l’arbitro, osserva: Il direttore di gara, sentito a chiarimenti da questa commissione, ha precisato le seguenti circostanze. Al 35° del secondo tempo, dopo aver espulso il calciatore della società reclamante, Alberto Rossoni, veniva attorniato da alcuni calciatori della GS Oratorio Calvenzano che lo strattonavano con spinte e manate violente tanto da spingerlo verso il lato opposto agli spogliatoi. A questo punto interveniva il tecnico della GS Oratorio Calvenzano che con alcuni dirigenti della Barianese cercava di proteggerlo, senza riuscire a sedare l’aggressione tanto che il parapiglia attorno all’arbitro stesso aumentava di intensità. Al culmine del parapiglia l’arbitro riceveva da tergo un colpo al volto dal calciatore Eliano Ravasi, che gli procurava una lacerazione all’interno del labbro con fuoriuscita di sangue. Pertanto, decretava l’interruzione della gara, non essendo più in grado di proseguirla e solamente dopo un energico intervento dei dirigenti di entrambe le squadre riusciva ad entrare negli spogliatoi. Alla luce delle suddette circostanze, deve ritenersi corretta la decisione dell’arbitro di interrompere la gara, considerato che non vi erano più le condizioni per riprenderla. Considerato che l’interruzione della gara è stata determinata dal comportamento dei calciatori del G.S. Oratorio Calvenzano, merita di essere confermata la decisione del GS si comminare la punizione della perdita della gara per 0-3 alla società reclamante così come la squalifica comminata al Ravasi, autore del colpo inferto al volto dell’arbitro. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare in riforma della decisione impugnata RIGETTA il reclamo proposto dalla G.S. Oratorio Calvenzano e dispone l’addebito della tassa.
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